Collegio dei docenti (C.d.D.)

 

Art. 31 - Composizione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo dell'Istituto.


Art. 32 - Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o di impedimento motivato, il Dirigente Scolastico è sostituito dal Docente Vicario a norma dell’art. 4 lettera g del D.P.R. 416. Quando il Collegio è riunito per sezioni, il Docente Vicario o il Collaboratore sostituiscono il Dirigente Scolastico in una sezione se questi presiede l’altra.


Art. 33 - Competenze del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è l’organo tecnico-professionale della scuola e svolge le funzioni espresse  nell’art. 4 del D.P.R. n°416 e nell’art.7 del T.U. approvato con D.lgs n.297/94:
  • elabora  e  approva  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  sulla  base  degli  indirizzi  generali  del Consiglio di Istituto;
  • individua annualmente le aree di intervento, Funzioni Strumentali, focalizzate e finalizzate al perseguimento delle finalità del P.O.F. e ne elegge i docenti incaricati, tra coloro che presentano domanda specifica;
  • individua, nel quadro della legge sull’Autonomia scolastica, le Commissioni di lavoro che ritiene opportune per il buon funzionamento dell’Istituto e la loro composizione;
  • elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
  • elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del Servizio del personale insegnante;
  • delibera sul funzionamento didattico dell’Istituto;
  • cura la programmazione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della  scuola  stabiliti  dallo  Stato,  i  programmi  di  insegnamento  alle  specifiche  esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  • delibera il Piano annuale delle attività;
  • promuove iniziative di aggiornamento/formazione dei docenti dell’Istituto e delibera il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
  • provvede all’adozione dei libri di testo;
  • provvede  alla  scelta  dei  sussidi  didattici  e  alle  attrezzature,  nei  limiti  delle  disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
  • formula proposte al Dirigente scolastico in ordine alla formazione delle classi, all’assegnazione degli insegnanti alle sezioni e per la formulazione dell’orario, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
  • adotta  e  promuove  nell’ambito  delle  proprie  competenze  iniziative  di  sperimentazione;
  • documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni in situazione di handicap;
  • esamina, ai fini del recupero, i casi di scarso profitto e irregolare comportamento, sentiti anche gli specialisti dell’A.S.L che operano in collaborazione con la scuola con compiti medico- psicopedagogici;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica.

Il Collegio si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti. Nell’adottare le proprie deliberazioni il C.d.D. tiene conto delle eventuali proposte e pareri espressi dai Consigli di Interclasse e di Classe.


Art. 34 - Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni quadrimestre. Le date delle convocazioni ordinarie sono indicate nel calendario relativo agli incontri degli Organi Collegiali. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico con avviso scritto contenente il relativo ordine del giorno, con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunione d’urgenza o quando la convocazione avviene su decisione adottata dal Collegio in una precedente seduta.

Il Collegio dei Docenti può essere convocato:

  • dal Dirigente Scolastico su propria determinazione;
  • su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
  • su richiesta deliberata dal Consiglio di Istituto. In questo caso la richiesta del Consiglio di Istituto è indirizzata al Dirigente Scolastico, sulla base di un preciso ordine del giorno.

Il Collegio può essere convocato per ordine di scuola (Collegio “articolato”), quando sono da valutare problematiche specifiche di uno degli ordini di scuola presenti nell’Istituto.
In tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta all’ambito dell’ordine di scuola riunito.
In tutti gli altri casi, il Collegio si riunisce in seduta plenaria (Collegio “unitario”).
Il Collegio dei docenti può essere organizzato in commissioni e gruppi di lavoro, ciascuna coordinata da un referente.


Art. 35 - Ordine del giorno

L’Ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente (Dirigente Scolastico):

  • su propria decisione;
  • su richiesta di almeno un terzo dei docenti membri del Collegio;
  • su richiesta del Consiglio d’Istituto.

Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all’ordine del giorno.


Art. 36 - Validità delle sedute e deliberazioni

La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le votazioni del Collegio dei docenti avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale. Quando si tratta di persone le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quando riguardino persone, nel qual caso è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. I componenti che dichiarano di astenersi dal voto non sono computati nel numero dei votanti, ai fini delle deliberazioni, ma sono determinanti per rendere legale la seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute del Collegio non dovrebbero di norma protrarsi per più di tre ore, al termine delle tre ore si esaurisce l’esame del punto all’ordine del giorno in discussione, poi si aggiorna la seduta.
Ogni  punto  all’ordine  del  giorno  va  trattato  separatamente,  previa  illustrazione  da  parte del Presidente.
Di norma non sono ammessi interventi durante la presentazione del Presidente.
Tutti  i  componenti  il  Collegio  possono  prendere  la  parola  durante  le  sedute;  possono  altresì presentare mozioni, proposte, interrogazioni.
Il Presidente ha facoltà di richiamare all’argomento in discussione coloro che divagassero o si dilungassero eccessivamente.
Le sedute del Collegio dei Docenti non sono aperte al pubblico. E’ ammessa la partecipazione di esperti o consulenti su invito del Presidente.
Il Segretario redige i verbali delle sedute nel registro dei verbali con pagine numerate e li sottoscrive insieme al Presidente.
Le deliberazioni del Collegio dei Docenti non sono soggette a pubblicazione all’albo della scuola. I componenti del Collegio possono accedere ai verbali delle riunioni.


Art. 37 - Verbale delle sedute

Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale a cura del segretario del collegio, firmato dalPresidente e dal segretario. Il verbale per la sua completezza e validità deve contenere le seguenti indicazioni:

  • luogo, data e ora in cui si svolge la riunione e il nome della persona che la presiede;
  • ordine del giorno;
  • elenco nominativo dei componenti presenti ed assenti, giustificati o meno;
  • dichiarazione di validità della seduta;
  • eventuali modifiche all’ordine del giorno;
  • riassunto dei principali punti della discussione;
  • votazione e risultato della stessa, con chiara esplicitazione della deliberazione, indicazione numerica dei voti a favore, contrari e astenuti, tralasciando l’indicazione dei nomi dei votanti, a meno che non sia espressamente chiesto dagli interessati;
  • dichiarazione di scioglimento o rinvio della seduta con l’indicazione dell’ora;
  • sottoscrizione del verbale da parte del segretario e del presidente.

Il segretario nella stesura del verbale non è tenuto a riportare integralmente gli interventi dei componenti, ma deve esplicitare i punti principali della discussione. Ciò significa che è sufficiente il riassunto chiaro e fedele di quanto è stato dichiarato dai componenti. Pertanto può essere tralasciato tutto ciò che appare superfluo ad una esatta comprensione del testo della deliberazione, l’importante è che non venga alterato arbitrariamente il pensiero espresso dai membri. Questi, peraltro, hanno la facoltà di pretendere che determinate dichiarazioni siano integralmente trascritte nel verbale. Il Presidente può ordinare la cancellazione dal verbale di tutte le espressioni o frasi che siano oltraggiose, offensive o sconvenienti.


Art. 38 - Approvazione del verbale

Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva alla riunione. Ogni componente in sede di approvazione ha il diritto di far contestare fatti e frasi non citate e chiedere la rettifica, quando abbiano rilevanza nell’interesse dell’istituzione. Tuttavia tale intervento non modifica il verbale e di esso deve darsi atto separatamente.
Una volta intervenuta l’approvazione non è consentito apportare correzioni al testo del verbale. Una deliberazione può essere modificata solo con un’altra deliberazione successiva adottata dallo stesso organo collegiale. Approvare il verbale vuol dire riconoscerlo fedele a quanto è stato detto e deliberato nel corso della seduta. Le deliberazioni sono valide anche nel caso in cui il verbale non venisse approvato.