Consiglio di Istituto (C.d.I.)

 

Art. 8 - Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui: 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dal Dirigente Scolastico (membro di diritto).


Art. 9 - Elezioni e nomine

I membri del Consiglio di Istituto sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti, sulla base  di liste presentate dalle componenti medesime. Le elezioni si svolgono secondo le norme impartite dal Ministero dell’Istruzione.


Art. 10 - Competenze del C. d. I.

Le  attribuzioni  del  Consiglio  di  Istituto  sono  stabilite  dall’art.6  D.P.R.  31  maggio  1974, n°416,  confluito nell’art. 10 del T.U. approvato con D.lgs n° 297/1994 e dal D.I. n°44/2001, artt. 2, 18 e 33, per quanto riguarda le funzioni in materia finanziaria.

Il  Consiglio di Istituto elabora gli indirizzi generali dell’Offerta Formativa ed esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo dell’Istituto.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Interclasse e di Classe, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne la programmazione e l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle materie previste dalle norme suddette, in particolare per quanto concerne:

  • l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali impartiti dal Consiglio di Istituto;
  • l’adozione del Regolamento interno dell’Istituto;
  • l’adozione del Regolamento di disciplina per le scuole Secondarie di I Grado;
  • l’adozione della Carta dei servizi dell’Istituto;
  • l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche condizioni ambientali;
  • i criteri generali per la formazione delle classi;
  • l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo;
  • l’acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi e dei materiali didattici;
  • l’orario di funzionamento delle scuole;
  • la promozione di rapporti e/o reti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  • la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  • i  criteri  per  la  programmazione  e  attuazione  delle  attività  parascolastiche,  interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero, di sostegno e di approfondimento, attività integrative, visite guidate e viaggi d’istruzione);
  • l’ uso dei locali e delle attrezzature da parte di terzi.
  • Il  Consiglio  di  Istituto  si  pronuncia  inoltre  su  ogni  altro  argomento  attribuito  alla  sua competenza dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 11 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La  prima  convocazione  del  Consiglio  di  Istituto,  da  effettuarsi  possibilmente  entro  20  giorni e  comunque non oltre i 45 giorni dalla nomina dei relativi membri, è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico.


Art. 12 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il  proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dai votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.


Art. 13 - Attribuzioni del Presidente

 Il Presidente:

  • convoca il Consiglio di Istituto e lo presiede;
  • definisce l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio;
  • sceglie, fra i componenti del Consiglio, il Segretario del Consiglio di Istituto;
  • sottoscrive gli atti del Consiglio;
  • assicura l’osservanza delle leggi, garantisce l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

A tal fine ha facoltà di sospendere o di sciogliere la riunione, facendone redigere processo verbale.


Art. 14 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente subito dopo la sua elezione ed è scelto tra i componenti del  Consiglio di Istituto. Può essere designato anche un vice Segretario.
L’incarico di Segretario può essere revocato dal Presidente con decisione motivata, subito dopo il Presidente designa il nuovo Segretario. Il Segretario del Consiglio di Istituto:

  • redige i verbali del Consiglio, li sottoscrive e li deposita in segreteria per la notifica alla Giunta delle decisioni prese dal Consiglio, ai fini dell’esecuzione;
  • cura la pubblicazione degli atti del Consiglio.

Art. 15 - Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto

 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio assumendo direttamente l'iniziativa o su richiesta:

  • della Giunta Esecutiva;
  • di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Istituto;
  • di un Consiglio di classe, di Interclasse o di Intersezione;
  • del Collegio dei Docenti;
  • di almeno un terzo dei genitori eletti come rappresentanti di classe;
  • di almeno un terzo del personale A.T.A..

Per una adeguata e sollecita informazione sulla data della riunione, l'atto di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà affisso all'albo delle varie scuole ed inviato direttamente ai consiglieri almeno cinque giorni prima in via ordinaria, almeno 24 ore prima per ragioni di motivata urgenza.


Art. 16 - Orario e sede delle riunioni

L’orario delle riunioni deve essere fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi.


Art. 17 - Formazione dell'Ordine del giorno

L’O.d.g. deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che devono formare oggetto della discussione, né è consentita l’iscrizione di nuovi argomenti nel corso della seduta.
Qualora per mancanza di tempo, nel corso di una seduta, non siano stati esaminati tutti gli argomenti all’Ordine del giorno, o venga ravvisata la necessità dell’aggiornamento di alcuni di essi, gli argomenti tralasciati fanno parte di diritto, con ordine di precedenza, dell’ordine del giorno della riunione successiva, che sarà indicata dal Consiglio stesso al termine della seduta.

I membri del Consiglio hanno facoltà di documentarsi sugli argomenti all’ordine del giorno presso l’ufficio di segreteria e di ricevere le copie degli atti relativi alle materie trattate.

Il Consiglio può deliberare che l'istruzione di alcuni punti all' O.d.G. sia affidata a Commissioni di lavoro di Istituto, ai docenti referenti di Commissione o a gruppi di studio appositamente costituiti, composti da persone non necessariamente appartenenti al Consiglio, presieduti da un membro dello stesso.


Art. 18 - Partecipazione alle sedute

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è invitato alle sedute del Consiglio con facoltà consultiva. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni docenti referenti, docenti Funzioni Strumentali, rappresentanti  della  Provincia,  del  Comune,  delle Circoscrizioni,  dell'Asl,  delle  organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  dipendenti  o  autonomi  operanti  nel  territorio,  del  Consiglio  Scolastico  di distretto o di altri Consigli di Circolo o di Istituto, ovvero altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola (art. 5 L. 11 ottobre 1977, n. 748).
L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio ed inoltrato dal Presidente.
Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto.


Art. 19 - Pubblicità delle sedute

A norma della Legge n. 748 del 1977 che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.
La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere. Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
Il Presidente esercita, per il mantenimento dell'ordine, gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale, quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.
Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone (art. 3 L. 11 ottobre 1977, n. 748).


Art. 20 - Validità delle sedute e deliberazioni

 Ciascuna seduta viene aperta nell’orario prestabilito nell’avviso di convocazione, previo appello e verifica del numero legale (metà più uno dei componenti). Qualora uno o più Consiglieri si allontanino dalla seduta facendo abbassare il numero dei presenti al di sotto della metà più uno, le delibere eventualmente adottate da quel momento non sono valide.
In mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra data e fa pubblicare all’albo dell’Istituzione Scolastica il verbale della seduta andata deserta. Il Presidente poi convoca il Consiglio in altra data, con lo stesso Ordine del Giorno.

La votazione può effettuarsi:

  • per alzata di mano;
  • per appello nominale;
  • per scheda segreta.

Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta solo quando si faccia questione di persone.
L’esercizio del diritto di voto è precluso, quando si abbiano interessi privati nella deliberazione da adottare. Gli stessi devono essere dichiarati dal Consigliere interessato, in caso contrario la deliberazione non è ritenuta valida. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni  speciali  prescrivano  diversamente.
I consiglieri  che si  astengono  volontariamente  dal votare si computano ai fini del numero legale, ma non nel numero dei votanti, non sono quindi considerati ai  fini della determinazione della maggioranza. Sono invece considerati votanti  anche coloro che nella votazione segreta presentano scheda bianca. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 21 - Salvaguardia dei diritti degli altri Organi Collegiali

Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su importanti argomenti o questioni che investono direttamente gli altri Organi Collegiali a livello di Istituto (Consigli di Interclasse, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti) ha il dovere di richiedere il loro parere, salvaguardandone le competenze e l’autonomia. Gli Organi Collegiali cui tale parere è richiesto dovranno esprimerlo per iscritto entro una data stabilita.


Art. 22 - Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa

 I verbali del Consiglio sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto entro venti giorni dalla seduta del Consiglio e dopo tale data esibiti a tutti coloro che ne fanno richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto si realizza tramite affissione nell'apposito Albo della copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
Al momento in cui si dispone l'affissione, se ne attesta in calce ad essa la data iniziale. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella Legge n. 241 del 1990, che disciplina in modo nuovo la materia del diritto all'accesso agli atti amministrativi; impegna tutte le componenti del Consiglio ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa.


Art. 23 - Dimissioni, decadenze, surroghe

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio.
Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.
Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:

  • quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
  • quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnantecollocato a riposo, oppure trasferito ad altra scuola; un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell'Istituto per trasferimento).

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro cessato.
Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surrogazione, si devono indire elezioni suppletive limitatamente alle componenti da integrare.
L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.
Il mandato al Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei consiglieri. Per la revoca della fiducia al Presidente si segue la stessa procedura ed è necessaria la stessa maggioranza occorrente per l’elezione del Presidente stesso.
Il presente comma si applica anche al Vice Presidente.
In caso di revoca della fiducia al Presidente, la seduta del Consiglio nella quale è avvenuta la votazione è sospesa.
Il Consiglio è riconvocato dal Vice Presidente entro i successivi 15 giorni per l’elezione del nuovo Presidente.