Consiglio di Istituto (C.d.I.)
Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui: 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dal Dirigente Scolastico (membro di diritto).
I membri del Consiglio di Istituto sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti, sulla base di liste presentate dalle componenti medesime.
Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono stabilite dall’art.6 D.P.R. 31 maggio 1974, n°416, confluito nell’art. 10 del T.U. approvato con D.lgs n° 297/1994 e dal D.I. n°44/2001, artt. 2, 18 e 33, per quanto riguarda le funzioni in materia finanziaria.
Il Consiglio di Istituto elabora gli indirizzi generali dell’Offerta Formativa ed esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo dell’Istituto.
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Interclasse e di Classe, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne la programmazione e l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle materie previste dalle norme suddette, in particolare per quanto concerne:
- l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali impartiti dal Consiglio di Istituto;
- l’adozione del Regolamento interno dell’Istituto;
- l’adozione del Regolamento di disciplina per le scuole Secondarie di I Grado;
- l’adozione della Carta dei servizi dell’Istituto;
- l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche condizioni ambientali;
- i criteri generali per la formazione delle classi;
- l’approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo;
- l’acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi e dei materiali didattici;
- l’orario di funzionamento delle scuole;
- la promozione di rapporti e/o reti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- i criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero, di sostegno e di approfondimento, attività integrative, visite guidate e viaggi d’istruzione);
- l’ uso dei locali e delle attrezzature da parte di terzi.
- Il Consiglio di Istituto si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, da effettuarsi possibilmente entro 20 giorni e comunque non oltre i 45 giorni dalla nomina dei relativi membri, è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
Art. 13 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente:
- convoca il Consiglio di Istituto e lo presiede;
- definisce l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio;
- sceglie, fra i componenti del Consiglio, il Segretario del Consiglio di Istituto;
- sottoscrive gli atti del Consiglio;
- assicura l’osservanza delle leggi, garantisce l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
A tal fine ha facoltà di sospendere o di sciogliere la riunione, facendone redigere processo verbale.
Il Segretario è designato dal Presidente subito dopo la sua elezione ed è scelto tra i componenti del Consiglio di Istituto. Può essere designato anche un vice Segretario.
- redige i verbali del Consiglio, li sottoscrive e li deposita in segreteria per la notifica alla Giunta delle decisioni prese dal Consiglio, ai fini dell’esecuzione;
- cura la pubblicazione degli atti del Consiglio.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio assumendo direttamente l'iniziativa o su richiesta:
- della Giunta Esecutiva;
- di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Istituto;
- di un Consiglio di classe, di Interclasse o di Intersezione;
- del Collegio dei Docenti;
- di almeno un terzo dei genitori eletti come rappresentanti di classe;
- di almeno un terzo del personale A.T.A..
Per una adeguata e sollecita informazione sulla data della riunione, l'atto di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà affisso all'albo delle varie scuole ed inviato direttamente ai consiglieri almeno cinque giorni prima in via ordinaria, almeno 24 ore prima per ragioni di motivata urgenza.
L’orario delle riunioni deve essere fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi.
L’O.d.g. deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che devono formare oggetto della discussione, né è consentita l’iscrizione di nuovi argomenti nel corso della seduta.
I membri del Consiglio hanno facoltà di documentarsi sugli argomenti all’ordine del giorno presso l’ufficio di segreteria e di ricevere le copie degli atti relativi alle materie trattate.
Il Consiglio può deliberare che l'istruzione di alcuni punti all' O.d.G. sia affidata a Commissioni di lavoro di Istituto, ai docenti referenti di Commissione o a gruppi di studio appositamente costituiti, composti da persone non necessariamente appartenenti al Consiglio, presieduti da un membro dello stesso.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è invitato alle sedute del Consiglio con facoltà consultiva. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni docenti referenti, docenti Funzioni Strumentali, rappresentanti della Provincia, del Comune, delle Circoscrizioni, dell'Asl, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, del Consiglio Scolastico di distretto o di altri Consigli di Circolo o di Istituto, ovvero altre persone o Enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola (art. 5 L. 11 ottobre 1977, n. 748).
Art. 19 - Pubblicità delle sedute
A norma della Legge n. 748 del 1977 che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.
Art. 20 - Validità delle sedute e deliberazioni
Ciascuna seduta viene aperta nell’orario prestabilito nell’avviso di convocazione, previo appello e verifica del numero legale (metà più uno dei componenti). Qualora uno o più Consiglieri si allontanino dalla seduta facendo abbassare il numero dei presenti al di sotto della metà più uno, le delibere eventualmente adottate da quel momento non sono valide.
La votazione può effettuarsi:
- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- per scheda segreta.
Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta solo quando si faccia questione di persone.
I consiglieri che si astengono volontariamente dal votare si computano ai fini del numero legale, ma non nel numero dei votanti, non sono quindi considerati ai fini della determinazione della maggioranza. Sono invece considerati votanti anche coloro che nella votazione segreta presentano scheda bianca.
Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su importanti argomenti o questioni che investono direttamente gli altri Organi Collegiali a livello di Istituto (Consigli di Interclasse, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti) ha il dovere di richiedere il loro parere, salvaguardandone le competenze e l’autonomia. Gli Organi Collegiali cui tale parere è richiesto dovranno esprimerlo per iscritto entro una data stabilita.
I verbali del Consiglio sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto entro venti giorni dalla seduta del Consiglio e dopo tale data esibiti a tutti coloro che ne fanno richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto si realizza tramite affissione nell'apposito Albo della copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono accettate dal Consiglio.
- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnantecollocato a riposo, oppure trasferito ad altra scuola; un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell'Istituto per trasferimento).
La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro cessato.
L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.