Organizzazione scolastica e Norme di funzionamento

 

Art. 48 - Ingresso a scuola
Scuola dell’Infanzia

Nei plessi di scuola dell’infanzia, i genitori accompagnano all’interno i bambini e li affidano al personale, senza trattenersi oltre il necessario, per consentire a tutti le medesime condizioni di serenità.

Scuola Primaria
All’ingresso,  dopo il suono della prima campana, gli alunni accedono all’area scolastica sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici e sono accolti dai propri docenti, presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, secondo le modalità stabilite in ogni plesso.
Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l’orario di inizio delle lezioni.
All’ingresso degli alunni nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni da parte degli operatori scolastici. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere affidate per iscritto agli alunni o ai collaboratori scolastici o effettuate telefonicamente alla scuola. 

Scuola Secondaria di primo grado
L’ingresso avviene alle ore 7.55, l’inizio delle lezioni alle ore 8.00.
Gli alunni entrano ordinatamente a scuola al suono della campana e raggiungono le proprie aule.
I collaboratori scolastici, al suono della campana, aprono i cancelli e le porte per l’ingresso degli alunni e sorvegliano che questo avvenga in modo ordinato.
I docenti attendono in classe i propri alunni.
Tutti i docenti in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi in sede 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere le classi. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti a trovarsi in sede 5 minuti prima della campana d’inizio d’ora.
Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può entrare senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei Docenti  Collaboratori responsabili del plesso.
Qualora manchi il docente di una classe, gli alunni saranno sorvegliati  da un  docente supplente oppure saranno divisi fra le altre classi in piccoli gruppi secondo lo schema predisposto in precedenza dai coordinatori di classe. Il docente che accoglie gli alunni nella propria classe, per ragioni di sicurezza, segnerà i loro nominativi nel registro di classe e, nel caso di ore precedenti gli intervalli, li tratterrà fino al termine dei medesimi.


Art. 49- Uscita da scuola

Scuola dell’Infanzia
Nei plessi di scuola dell’infanzia i bambini vengono ritirati negli orari comunicati all’inizio dell’anno scolastico direttamente a scuola dai genitori o da persona maggiorenne provvista di delega.

Scuola Primaria
Nei plessi di scuola primaria gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono accompagnati al cancello dai collaboratori, le singole classi vengono accompagnate al cancello dai docenti: i genitori aspettano fuori. L’uscita degli alunni avviene ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
Nelle scuole primarie, come nelle Scuole dell’Infanzia, gli alunni possono essere consegnati solo ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale o a persone maggiorenni provviste di delega, che producano documento di identità, la cui fotocopia sarà trattenuta agli atti.
Qualora un alunno non sia ritirato dal genitore o suo delegato resterà affidato all’insegnante; in caso di ritardo prolungato il docente provvederà ad avvisare la famiglia, la Segreteria ed eventualmente la Polizia Municipale.

Scuola Secondaria di primo grado
Al termine delle lezioni,al suono della campana, gli alunni escono dall’aula in fila   e raggiungono l’uscita, accompagnati dal docente. I docenti accompagnano gli alunni in fila alla porta dell’edificio e   controllano che defluiscano ordinatamente fuori dall’area scolastica. I collaboratori scolastici controllano e verificano l’effettiva uscita degli alunni in prossimità delle porte e  dei  cancelli  che  poi  provvederanno  a  chiudere.  I  genitori  attendono  gli alunni  fuori  dall’area scolastica. In caso di variazione dell’orario di uscita, per motivi diversi (assemblea del personale, sciopero o altro..), la scuola si impegna ad avvertire in tempo utile le famiglie attraverso una circolare scritta e firmata dal Dirigente, distribuita o dettata agli studenti dall’insegnante presente in classe, il quale avrà cura di annotare sul registro l’avvenuta comunicazione. Tale comunicazione sarà poi firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Nei giorni seguenti il docente coordinatore o un suo delegato controllerà la regolarità delle firme. L’alunno privo di riscontro firmato dai genitori sarà trattenuto a scuola fino al termine dell’orario normale. 


Art. 50 - Obbligo di Frequenza

Ai sensi dell’Art. 11 del D.L. 59/04, gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono tenuti alla frequenza per almeno tre quarti delle lezioni; solo se verrà rispettato tale obbligo, l’anno scolastico sarà considerato valido ai fini della valutazione e della promozione alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado.


Art. 51 - Assenze

La frequenza scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado è obbligatoria e, pertanto, al fine di poter compiere un percorso formativo regolare e proficuo, ogni alunno è tenuto ad evitare assenze, ritardi e uscite anticipate che non siano strettamente necessarie. Gli alunni della Scuola dell’ Infanzia che non frequentino la stessa senza alcun preavviso, né giustificazione, per un periodo continuativo superiore ad un mese, saranno dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su proposta motivata delle insegnanti e previo accertamento.
Per qualsiasi tipo di assenza è necessaria, al rientro, la giustificazione dei genitori, da redigere sull’apposito libretto, diario o quaderno delle comunicazioni, e dovrà essere presentata dall’alunno all’insegnante della 1^ ora di lezione della rispettiva classe.
Per le assenze dovute a malattia pari o superiori a 6 giorni (ad esempio, rientro il 7° giorno), anche comprendenti i festivi intermedi e terminali, oltre alla giustificazione sopraindicata, gli alunni devono esibire il certificato del medico di famiglia conforme alle apposite disposizioni di legge.
Per quanto riguarda le assenze per motivi di famiglia pari o superiori ai 6 giorni (ad esempio, rientro il 7° giorno), si consentirà all’alunno di essere ammesso solo se c’è stata comunicazione scritta preventiva alla scuola; diversamente sarà richiesto regolare certificato medico  attestante  la  non esistenza di malattie infettive.
Se l’assenza è dovuta a malattia infettiva soggetta a denuncia occorre il certificato di riammissione del Pediatra o del Medico di Base anche se l’assenza è stata inferiore a 6 giorni. Fanno eccezione le riammissioni in seguito a salmonellosi che sono effettuate dalla Pediatria di Comunità. Si vedano in proposito le Direttive sanitarie per le Scuole materne,elementari e medie inferiori situate nel territorio dell’Azienda U.S.L. di Imola,  consultabili anche al  link sul sito istituzionale. In caso di assenze frequenti, la scuola ne verificherà le cause direttamente con la famiglia.


Art. 52 - Ritardi

Scuola dell’Infanzia
I bambini che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico dal genitore che provvederà alla giustificazione su apposito modulo. Qualora il bambino in ritardo non sia accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; alla famiglia sarà richiesto di giustificare il ritardo per iscritto entro il giorno successivo. I ritardi  che si  ripetono  verranno  segnalati  al  Dirigente scolastico  che  si  riserva di  convocare la famiglia.

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Gli alunni che giungono a scuola in ritardo sono accolti in classe senza riserve, annotando sul registro di classe il ritardo, giustificato o non giustificato.  In caso di ritardo non giustificato, il giorno seguente deve essere presentata regolare giustificazione sull’apposito libretto, firmata dal responsabile della potestà genitoriale, vistata dall’insegnante presente in classe e annotata sul registro di classe. I ritardi che si ripetono verranno segnalati al Dirigente scolastico che si riserva di convocare la famiglia. Per ritardi continuativi, sulla base di importanti/gravi motivi, occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta scritta motivata. L’insegnante conserverà nel registro copia dell’autorizzazione del Dirigente.


Art. 53 - Uscite anticipate

Gli alunni possono essere consegnati solo ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale o a persone maggiorenni provviste di delega, che producano documento di identità, la cui fotocopia sarà trattenuta agli atti, unitamente all’apposito modello reperibile presso i collaboratori scolastici del plesso, compilato e firmato. L’uscita anticipata sarà autorizzata dal Dirigente scolastico, da un suo collaboratore o, in loro assenza, dal docente di classe. Il docente presente nella classe è tenuto ad annotare l’orario di uscita sul registro di classe. In tale situazione i genitori o chi da essi delegati attenderanno gli alunni all’ingresso, gli stessi saranno prelevati dalla classe dai collaboratori e consegnati ai genitori o ai delegati. Per uscite continuative, sulla base di importanti/gravi motivi, occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta scritta motivata. L’insegnante conserverà nel registro copia dell’autorizzazione del Dirigente.


Art. 54– Intervallo
Scuola Primaria

L’intervallo viene effettuato nell’arco di tempo compreso tra le 10.30 e le 11.00 del mattino, per una durata di 15/20 minuti. Per gli alunni che frequentano il tempo pieno, è previsto un secondo intervallo tra le 13.00 e le 14.00 del pomeriggio. Durante l’intervallo, fatte salve diverse disposizioni degli insegnanti, gli alunni possono muoversi liberamente nella propria aula senza danneggiare persone e materiali e senza mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui. Se l’attività ricreativa si svolge nel cortile della scuola, l’alunno deve seguire le indicazioni dei docenti, in modo da essere sempre a loro visibile e in condizioni di sicurezza. I docenti sono responsabili della vigilanza sia nell’aula, sia all’esterno, in cortile. In particolare, in cortile, sorvegliano attentamente che tutti gli alunni evitino di recarsi in spazi non consentiti.
Durante le ricreazioni all’aperto i bambini potranno usufruire del bagno al piano terreno, se possibile, per evitare che si rechino da soli nelle classi. I collaboratori scolastici contribuiscono alla sorveglianza degli accessi dal cortile e dei corridoi.

Scuola Secondaria di primo grado
L’intervallo è di 10 minuti: inizia alle 10.50 e finisce alle 11.00. Per gli alunni che frequentano le lezioni fino alle ore 14 è previsto un secondo intervallo di 5 minuti da effettuarsi dalle 12.50 alle 12.55. Durante gli intervalli gli alunni sono tenuti a rimanere in aula o nello spazio del corridoio antistante l’aula, in base alle istruzioni degli insegnanti. I ragazzi potranno recarsi in bagno uno per volta, dopo avere chiesto il permesso al docente che è tenuto a sorvegliare la classe a lui assegnata. E’ vietato agli alunni  spostarsi  da  un  piano  all’altro  dell’edificio,  correre  nei  corridoi  e  creare  assembramenti all’interno dei bagni. Non è permesso effettuare giochi che possano danneggiare persone o suppellettili. I servizi igienici sono sorvegliati dai collaboratori del piano e gli alunni possono accedervi a piccoli gruppi, senza trattenervisi.


Art. 55 - Cambio ora

Durante il cambio dell’ora, in attesa degli insegnanti o durante i trasferimenti degli alunni da un’aula all’altra, gli stessi dovranno mantenere un comportamento corretto. In tali circostanze, la vigilanza può essere affidata ad un Collaboratore scolastico.


Art. 56 - Attività motoria

Per le lezioni di attività motoria nella scuola secondaria è richiesta una tenuta sportiva, che dovrà poi essere sostituita con altri abiti. Nei locali della palestra, per tutti gli ordini di scuola, si utilizzano scarpe da ginnastica pulite, non usate in precedenza all’esterno. Gli allievi possono sostare negli spogliatoi per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. In palestra gli alunni sono tenuti a rispettare le regole del buon comportamento e a non compiere atti che possano mettere in pericolo la sicurezza propria e altrui.


Art. 57 - Esonero dall'Attività Motoria

I genitori degli alunni che non possono svolgere attività motorie durante la lezione di Educazione fisica devono presentare al Dirigente scolastico

a)  domanda di esonero in carta semplice che specifichi il motivo della richiesta;

b)  certificato medico  che comprovi i motivi della richiesta e indichi il numero dei  giorni di esonero.

I ragazzi esonerati saranno comunque presenti alle lezioni per svolgere attività previste dalla programmazione (arbitraggio, lezioni teoriche, ecc…) che non comportino esercizio fisico, compatibilmente con il proprio stato di salute.


Art. 58 - Problematiche sanitarie, infortuni e malori.

La somministrazione di farmaci (di qualsiasi genere) a scuola è regolata dal “Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola” sottoscritto da U.S.P., Comune e Provincia di Bologna, USL competenti e dal rappresentante delle associazioni delle famiglie del GLIP, il 10 settembre 2002 e dalle  “Direttive sanitarie per le Scuole materne,elementari e medie inferiori situate nel territorio dell’Azienda U.S.L. di Imola”, edite annualmente. I genitori interessati potranno reperire sul sito di questa Istituzione Scolastica o presso la Segreteria la comunicazione relativa alle procedure da seguire, unitamente ai documenti e alla modulistica di riferimento.
Per la tutela della salute è assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche e negli spazi frequentati dagli allievi durante tutte le attività didattiche. E’ vietato fumare anche in giardino negli spazi all’aperto di pertinenza scolastica. Sarà compito del Dirigente Scolastico, che incaricherà un congruo numero di responsabili tali da garantire la sorveglianza in ogni plesso, far rispettare il divieto all’interno dell’ istituzione scolastica.
E’ bene che i genitori informino la scuola di eventuali allergie, intolleranze, problemi di salute che possano presentarsi durante la permanenza dell’alunno a scuola e forniscano le indicazioni di intervento (corredate di eventuale prescrizione medica ).
Gli insegnanti sono tenuti a non fare mancare una scrupolosa ed assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, ma nonostante le cautele, potrà capitare che qualche alunno subisca danni fisici durante l’orario di lezione. In tale situazione occorre che l’insegnante che ha in carico l’alunno intervenga immediatamente, chiedendo ausilio al personale componente le squadre di primo soccorso. In presenza di alunno colto da malore o da infortunio, se la situazione di emergenza richiede particolare vigilanza del docente sul bambino colpito, il docente chiederà la collaborazione dei colleghi (preferibilmente agli addetti al primo soccorso) e del personale ausiliario per il controllo della scolaresca eventualmente lasciata sola.
Nel caso di incidente o malore di una certa gravità gli insegnanti avviseranno immediatamente il pronto soccorso telefonando al 118 e ai genitori dell’alunno, attenendosi alle disposizioni dell’autorità sanitaria (“Direttive sanitarie per le Scuole materne,elementari e medie inferiori situate nel territorio dell’Azienda U.S.L. di Imola”, v. anche link sul sito istituzionale).
Fino a quando l’infortunato o l’infermo non avrà trovato assistenza in ospedale o presso i familiari, resterà affidato alla sorveglianza dell’insegnante. Gli alunni rimasti senza sorveglianza verranno divisi fra le altre classi del plesso a cura dell’insegnante coordinatore.
Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio occorrerà avvisare la famiglia:

-     telefonicamente e immediatamente nei casi gravi;

-     con  comunicazione  successiva,  telefonicamente  o  sul  diario,  per  le  situazioni  che  non richiedono l’allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualunque entità è sempre necessaria la stesura immediata di un’apposita denuncia di infortunio, in cui compaiano tutti i seguenti elementi:

1)  cognome e nome, data di nascita, indirizzo, classe dell’infortunato;

2)  ora e luogo dell’incidente;

3)  dinamica circostanziata del fatto e descrizione particolareggiata della lesione subita;

4)  tipo di attività in atto al momento dell’incidente;

5)  localizzazione esatta del docente al momento del fatto  ed eventuali testimonianze di alunni presenti;

6)  assicurazione dell’insegnante di aver  prestato le prime cure sommarie e di aver cercato di avvisare

7)  tempestivamente i familiari;

8)  eventuale referto medico.

La denuncia, su apposito modulo fornito dalla segreteria, va consegnata il giorno stesso in cui si verifica l’evento dannoso, a cura del docente che aveva in carico l’alunno.
Nel caso in cui si renda necessario il trasporto dell’infortunato in ospedale, il docente accompagnatore avrà cura di compilare lo specifico modello di verbale disponibile presso la Segreteria o presso i Collaboratori Scolastici.
Si rammenta che devono essere comunicati anche gli infortuni occorsi nel tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo strettamente necessario per la percorrenza.
Nei casi in cui si manifestino situazioni particolari (per es. accuse di dolori post-traumatici, ecc.), il docente dovrà verbalizzare accuratamente tutto l’accaduto.
In caso di infortunio i genitori sono tenuti a consegnare in Segreteria il certificato in originale rilasciato dal Pronto Soccorso il giorno stesso o il giorno successivo.
L’ufficio di Segreteria provvederà ad inviare la denuncia di infortunio alla Compagnia di Assicurazione con la quale è stato stipulato apposito contratto assicurativo e all’INAIL nei casi previsti.


Art. 59- Privacy e utilizzo di materiale fotografico e filmico

La Scuola rende noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccoglie e come li utilizza. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Sono permessi i trattamenti necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.
La Scuola può effettuare foto e riprese filmiche per scopi educativi e didattici: in tale ambito, è da considerarsi legittima la pubblicazione sul giornalino scolastico o sul sito di immagini relative ad attività volte a dare visibilità alle attività educative della scuola o a premiazioni relative a gare o concorsi.
Per la documentazione  di  progetti  didattici  che  prevedono  l’utilizzo  di materiale fotografico  e filmico da inviare ad altre istituzioni o alla stampa o da immettere in rete, è necessario chiedere la preventiva autorizzazione ai genitori, facendo loro firmare un’apposita liberatoria con l’esatta descrizione delle modalità di utilizzo del materiale. In tal caso la responsabilità relativa al trattamento dei dati è dell’ente che cura la pubblicazione.
La stessa procedura deve essere effettuata nel caso di riprese da parte di fotografi. In mancanza del consenso dei genitori o di elementi ostativi, l’alunno sarà escluso dalle riprese.  Non sono ammesse le riprese che possono rivelare dati sensibili (malattie, handicap….)
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.
In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.


Art. 60- Personale esterno

L’accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Il Collaboratore Scolastico verificherà il diritto ad accedere all’edificio chiedendo eventualmente un documento di riconoscimento, in caso di persona sconosciuta, oltre alla motivazione della visita. I lavori di manutenzione o di ristrutturazione dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con le lezioni o nei periodi di sospensione dell’attività didattica, salvo in caso di interventi urgenti e non rinviabili. I Collaboratori Scolastici, in tal caso, dovranno tempestivamente avvertire il Dirigente Scolastico che ne darà comunicazione al plesso affinché il personale in servizio organizzi l’uso degli spazi in modo da tutelare gli alunni. In ogni caso il direttore dei lavori concorderà con il Dirigente Scolastico il piano degli interventi al fine di renderlo compatibile con le attività didattiche.


Art. 61- Proposte di iniziative educativo-didattiche da parte di terzi
Il Dirigente Scolastico diffonde tra gli insegnanti le proposte di iniziative educativo-didattiche rivolte alle classi, da parte degli Enti Locali di appartenenza, degli organismi nazionali ed internazionali, degli enti e delle organizzazioni operanti sul territorio.
La partecipazione alle iniziative di cui al presente articolo è lasciata alla libera determinazione del Collegio dei Docenti, di ciascun Consiglio di Classe o alla volontà dei singoli docenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 62 - Forme di autofinanziamento

Il  Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento tenendo conto che la Scuola Statale è gratuita e, pertanto, ogni contributo dovrà avere carattere volontario. 
L’Istituzione Scolastica può concludere accordi di sponsorizzazione  con soggetti pubblici o privati accordando la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza, escludendo soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
La distribuzione di materiale divulgativo/informativo di iniziative viene autorizzata previa valutazione del Dirigente Scolastico, secondo quanto esplicitato nel successivo art.63.
Per  la  distribuzione  di  ogni  volantino  all’interno  della  scuola  viene  richiesto  un contributo finalizzato al funzionamento didattico di € 0.10, a titolo di riconoscimento dell’impegno prestato. Associazioni, Enti e Privati che nell’anno scolastico hanno o stanno operando a titolo di volontariato o che hanno già elargito un contributo volontario a favore dell’Istituzione Scolastica sono esonerate dal contributo.


Art. 63 - Distribuzione di materiale

Possono essere distribuiti nella scuola, su autorizzazione del Dirigente Scolastico:

a.   senza alcun onere di contribuzione:

•    materiali che riguardano problemi e tematiche affrontate dalla scuola, siano essi di carattere locale che generale, redatti e distribuiti dalle componenti che operano nella scuola (insegnanti, genitori, personale ausiliario);

•    avvisi di scioperi e di assemblee sindacali del personale scolastico;

•    materiale proveniente dal Ministero dell’Istruzione riguardante iniziative dal Ministero stesso patrocinate;

•    avvisi di attività culturali o di iniziative sociali promosse dall’ Amministrazione

Comunale (o con il suo patrocinio), rivolte ai bambini e alle loro famiglie.


b.   con onere di contribuzione, di cui al precedente articolo:

•    avvisi divulgativi di attività culturali e di iniziative varie rivolte agli alunni promosse da Associazioni, Enti, Ditte e Privati, ritenute dal Dirigente Scolastico di rilevante interesse formativo, culturale, ludico e sportivo.

La distribuzione del materiale suddetto non deve in alcun modo disturbare l’attività scolastica e non può essere svolto da personale estraneo alla scuola.
La distribuzione di materiale non autorizzato può avvenire solo fuori dell’area scolastica, purchè non ostacoli l’ingresso e l’uscita degli alunni.


Art.64 -Doveri dei docenti

I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola non meno di cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere l’ingresso degli alunni secondo le modalità stabilite per ciascun plesso all’inizio dell’anno scolastico.

•    Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione.

•    Il  docente,  qualora un  alunno dopo tre giorni  dal rientro  continui ad  essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà alla Dirigenza il nominativo.

•    In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

•    Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione alla Dirigenza o al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo. 

•    I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo da inserire nel registro di classe e sul registro personale. Gli indirizzi ed i numeri telefonici sono disponibili in segreteria.

•    I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

•    Al termine della lezione ogni docente, prima di lasciare la classe, deve aspettare il collega dell’ora seguente. E’ necessaria la massima puntualità.

•    Il dovere di vigilanza riguarda tutti i docenti in servizio e deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

•    I docenti sono tenuti a porre in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

•    La vigilanza comprende il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l’intervallo di riposo durante le lezioni, lo spostamento dalle classi, la mensa, i trasferimenti interni o esterni alla scuola e qualsiasi altro momento compreso nell’arco della giornata scolastica.

•    Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe, collaborano con i colleghi delle altre classi e si assicurano che gli alunni vadano in bagno sorvegliati, a piccoli gruppi.

•    Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi motivati.

•    Nel caso in cui l’insegnante si debba allontanare dalla classe, per gravi e urgenti motivi,

deve organizzare gli alunni in attività tali da non comportare pericolo e chiedere la vigilanza del personale collaboratore.

•    Al termine delle lezioni i docenti:

  • accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi;
  • accompagnano la classe in fila all’uscita, facendo attenzione che gli alunni mantengano un comportamento corretto soprattutto in presenza di scale;
  • nella Scuola Primaria, vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.

•    I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

•    Gli  insegnanti  presenti  in  mensa  abitueranno  gli  alunni  ad  una  adeguata  igiene  personale (lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.

•    E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, etc.

•    Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc.) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

•    Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.

•    I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza.

•    Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati alla Dirigenza. I danni provocati vengono risarciti dal responsabile.

•    I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia trasparente e collaborativo.

•    I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, fatti salvi motivi eccezionali di urgenza.

•    I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, fatti salvi motivi eccezionali di urgenza.

•    I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari che saranno svolte.

•    Il ricorso alla Dirigenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo, in quanto se  da  un  lato  ostacola  il  complesso  lavoro  dell'ufficio  di  Dirigenza,  dall'altro  provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.

•    I registri e qualsiasi documento scolastico devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere negli appositi spazi o cassetti personali a disposizione della Dirigenza.

•    I docenti devono comunicare tempestivamente ai colleghi eventuali impegni sopraggiunti o variazioni alla programmazione concordata per la classe.

•    In caso di assenza dal lavoro, i docenti devono avvisare la segreteria dell’Istituto dalle ore 7,30 alle ore 7,45.

•    I docenti sono tenuti a conoscere i documenti fondamentali che regolano l’Istituto e il Plesso in particolare.

•    Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro o inviati via mail all’indirizzo personale di ogni docente si intendono regolarmente notificati.

•    I docenti referenti di commissioni sono tenuti a socializzare il resoconto e le decisioni assunte negli incontri della commissione di appartenenza durante gli incontri collettivi.

•    I docenti condivisi in più scuole concordano con il Dirigente scolastico le proprie presenze alle riunioni pomeridiane durante l’anno scolastico e redigono apposito calendario.

•    La  partecipazione  alle  riunioni  pomeridiane  programmata  è  obbligatoria,  salvo  preventivi accordi col Dirigente Scolastico.

•    I docenti devono recarsi a lezione provvisti dell’occorrente materiale didattico e rispettare, anche nell’abbigliamento e negli atteggiamenti assunti, il decoro consono ad un ambiente di studio.

•    I docenti sono tenuti a rispettare le norme d’uso delle attrezzature e dei laboratori dell’Istituto.

•    Si raccomanda l’assoluto rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici ed anche delle pertinenze (cortili), in presenza di minori. Un’apposita area esterna, presso ogni edificio, è riservata agli adulti fumatori.

•    In caso di sciopero i docenti non aderenti sono tenuti a firmare la presa di servizio all’entrata in servizio e a farsi carico della sorveglianza di eventuali alunni presenti a scuola per la durata dell’orario giornaliero.


Art.65 - Doveri del personale amministrativo

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.

•    Appone la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi diretti al personale A.T.A.; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

•    Espone in modo visibile il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica.

•    Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

•    Collabora con i docenti ed è di supporto all’azione didattica.

•    E’ tenuto al rispetto delle norme sulla Privacy, secondo le indicazione riportate sul DPS dell’Istituto.

•    Prende  visione  dei  piani  di  emergenza  dei  locali  ove  opera  e  controlla  abitualmente  la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

•    Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, fatti salvi motivi eccezionali di urgenza.

•    Non può utilizzare i telefoni della scuola o connettersi ad internet per motivi personali, fatti salvi motivi eccezionali di urgenza.

•    Indossa un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di formazione delle nuove generazioni.

•    Rispetta il divieto di fumo nei locali scolastici ed anche delle pertinenze (cortili), in presenza di minori. Un’apposita area esterna, presso ogni edificio, è riservata agli adulti fumatori.


Art.66 - Doveri dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.

•    Compatibilmente con l’organizzazione predisposta annualmente dal DSGA e dal DS in base alle risorse assegnate, i collaboratori scolastici collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo, rendendosi facilmente reperibili da parte degli insegnanti in caso di bisogno e vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante.

•    In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

•    I collaboratori scolastici sorvegliano l'entrata e l’uscita delle classi e controllano che siano chiusi i cancelli esterni durante le ore di lezione.

•    I  collaboratori  scolastici  invitano  tutte  le  persone  estranee  che  non  siano  espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si tengono informati sugli orari di ricevimento dei genitori.

•    I collaboratori scolastici appongono la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

•     I collaboratori scolastici prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto, ecc. tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.

•    Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, i collaboratori scolastici lo comunicano prontamente alla Segreteria.

•    I collaboratori scolastici segnalano alla Segreteria l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

•    I  collaboratori  scolastici  accolgono  il  genitore  dell'alunno  minorenne  che  vuol  richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopo di che l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.

•    E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali, di controllare abitualmente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e di attivarsi in caso di emergenza secondo il piano stabilito.

•    I collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, fatti salvi motivi eccezionali di urgenza.

•    I collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni della scuola o connettersi ad internet per motivi personali, fatti salvi motivi eccezionali di urgenza.

•    I collaboratori scolastici indossano un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di formazione delle nuove generazioni.

•    I collaboratori scolastici rispettano il divieto di fumo nei locali scolastici ed anche delle pertinenze (cortili), in presenza di minori. Un’apposita area esterna, presso ogni edificio, è riservata agli adulti fumatori.


Art.67 Doveri degli alunni

Gli alunni, in modo commisurato all’età, hanno il diritto-dovere alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Come tutte le persone che agiscono nella scuola, sono tenuti a mantenere  un  comportamento  sempre  educato,  corretto  e  responsabile  in  ogni  circostanza  e  nei confronti di tutti: saranno condannati severamente gli eventuali episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno dell’edificio che nel recinto scolastico, e sanzionati come da Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti, perché tutti devono poter frequentare la scuola con serenità e senza subire prepotenze.

I doveri fondamentali degli studenti sono:

•    Rispettare  gli  ambienti,  le  attrezzature  e  i  sussidi  didattici,  consapevoli  che  l’ambiente scolastico è patrimonio proprio e della collettività. Gli alunni sono responsabili   dei  danni  che eventualmente cagionano all’edificio scolastico, alle suppellettili ed al materiale didattico. Sono inoltre chiamati a condividere la responsabilità di rendere accogliente e mantenere pulito e decoroso l’ambiente scolastico avendone cura e rispetto come importante fattore educativo.

•    Rispettare compagni, docenti e personale ausiliario utilizzando nei loro confronti, in particolare, un linguaggio consono ad un ambiente educativo ed avendo nei loro confronti lo stesso comportamento riguardoso e rispettoso che chiedono per se stessi.

•    Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni.

•    Rispettare gli orari d’entrata, le scadenze e i tempi stabiliti dai docenti per le verifiche e le valutazioni del processo di apprendimento nonché per tutte le attività organizzate.

•    Riportare alla Famiglia le comunicazioni disposte dai docenti e/o dall’Istituto Scolastico debitamente sottoscritte dai Genitori nei tempi e con le modalità prescritte dai docenti e/o dall’Istituto Scolastico.

•    Se assenti, informarsi sullo svolgimento dell’attività didattica svolta nella giornata, o nelle giornate, di assenza.

•    Presentarsi  a  scuola  provvisti  di  tutto  l’occorrente per la  giornata (libri,  quaderni,  ecc.) da conservare con ordine e cura.

•    Durante le ore di lezione, utilizzare solo ed esclusivamente materiale attinente alle attività didattiche.

•    Segnalare situazioni critiche di pericolo, anche potenziale, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o all’interno dell’Istituto Scolastico, aiutare i compagni in difficoltà, collaborare con i rappresentanti di classe.

•    Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, dalle circolari interne e dalla normativa vigente.

•    Il  cibo  che viene consumato  a scuola deve essere prodotto  sotto  il  controllo  sanitario.  In occasione di feste o ricorrenze è ammessa, previa comunicazione al docente, la distribuzione in classe di moderate quantità di prodotti confezionati.

Non è consentito:

•    portare a scuola denaro (se non richiesto dalla scuola per specifiche attività) o oggetti preziosi, né oggetti estranei all’attività scolastica (apparecchi radio, walkman, giochi elettronici, …): la scuola non risponde di eventuali smarrimenti, furto, rotture, danni causati da terzi;

•    l’uso diretto della fotocopiatrice, né delle macchine distributrici di bevande, né dell’ascensore;

•    uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni senza autorizzazione del Dirigente scolastico o di un delegato, su richiesta dei genitori o di un delegato.

E’ espressamente vietato:

•    introdurre all’interno dell’Istituto Scolastico oggetti e/o sostanze pericolosi e/o dannosi; porre in essere comportamenti che possano, anche potenzialmente, mettere a repentaglio l’incolumità propria e dei compagni;

•    fumare negli spazi interni ed esterni di pertinenza dell’Istituto;

•    allontanarsi dall’aula senza il permesso del docente. Gli spostamenti aula/biblioteca/ laboratori/palestra devono avvenire con modalità tali da non recare disturbo allo svolgimento delle lezioni;

•    utilizzare o comunque tenere accesi il telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico e multimediale (Ipod, lettori musicali, fotocamere, videocamere,…) durante le attività scolastiche. Tale divieto vale in aula come negli spazi didattici o negli ambienti comuni degli edifici scolastici dell’Istituto.

Dalla circolare del Ministero dell’Istruzione: uso del telefono cellulare nella scuola (C.M. 362 del 25/8/98): 

L’uso del telefono cellulare è assolutamente vietato sia da parte dei docenti che degli alunni. In generale la necessità di comunicare con l’esterno, durante la presenza a scuola, deve essere motivata esclusivamente da motivi di servizio e, per questi stessi motivi, va usato l’apparecchio telefonico di cui dispongono tutti i plessi scolastici.

Va ovviamente riconosciuta l’utilità del telefono cellulare quando ci si trovi all’esterno dell’edificio scolastico (visite guidate, viaggi di istruzione) e, tuttavia, anche in questo caso, durante l’attività didattica, l’uso del telefonino deve essere limitato a casi di effettiva necessità dovuti al servizio. Pertanto l’eventuale uso scorretto del cellulare prevede il ritiro dello stesso e la consegna al genitore che, nel caso, verrà convocato”.

Leggi la circolare

Va infine ricordato agli alunni e alle alunne più grandi e ai loro genitori che a scuola occorre essere abbigliati in modo dignitoso e rispettoso di tutte le diverse sensibilità.


Art.68 - Doveri dei genitori
  • I genitori degli alunni hanno l’obbligo di giustificare eventuali ritardi e assenze, secondo le modalità indicate nella Comunicazione alle famiglie di inizio anno.
  • I genitori sono chiamati, anche nel loro interesse, a prendere visione giornalmente del diario e/o del quaderno delle comunicazioni e di firmare gli avvisi, i giudizi di valutazione e le comunicazioni scuola-famiglia;
  •  I genitori degli alunni devono garantire la frequenza regolare alle lezioni e il rispetto degli orari d’entrata e d’uscita evitando, per quanto possibile, assenze ed uscite anticipate degli studenti.
  • E’ fatto obbligo ai genitori di comunicare alla scuola il numero telefonico del domicilio e quello del posto di lavoro, nonché (facoltativo) quello di un altro eventuale recapito, e di informare la scuola di ogni variazione di tali recapiti telefonici.
  • I genitori possono accedere a scuola secondo le modalità previste all’art.   45 del presente Regolamento o, in caso di necessità, previo permesso del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.
  • I genitori hanno il dovere di controllare con costanza l’esecuzione, da parte dello Studente, dei compiti di volta in volta assegnati dai docenti.
  • I  genitori  hanno  il  dovere  di  partecipare  con  costanza  e  puntualità  agli  incontri  periodici scuola/famiglia.
  • I  genitori  sono  chiamati  a  segnalare  situazioni  critiche,  o  di  pericolo,  anche  potenziale, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o all’interno dell’Istituto.
  • I  genitori  hanno  il  compito  di  vigilare  affinché  lo  Studente  sia  provvisto  dell’occorrente materiale didattico e rispetti, anche nell’abbigliamento e negli atteggiamenti assunti, il decoro consono ad un ambiente di studio.
  • I genitori devono intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dagli alunni a carico di persone, arredi e materiale didattico attraverso il ripristino dei materiali danneggiati e/o l’integrale risarcimento dei danni.