Regolamento di disciplina

 

l Regolamento di Disciplina dell’Istituto Comprensivo n.7 di Imola è stato redatto tenendo conto di:

  • DPR n°249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
  • Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
  • D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
  • Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
  • DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Alla predetta normativa si rimanda per quanto non disciplinato nel presente Regolamento. 

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica” (art.1 “Statuto Studenti e Studentesse…): gli apprendimenti, le competenze sono dunque finalizzati in primo luogo alla formazione di cittadini responsabili, autonomi, capaci di rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
Per sostenere il proprio ruolo educativo la Scuola si deve dotare di strumenti che le consentano di svolgere con fermezza e autorevolezza i propri compiti, in un’ottica preventiva ma anche, se necessario, sanzionatoria, nella consapevolezza che viene punito il comportamento e non la persona.
In tal senso il Regolamento Scolastico di Disciplina può essere considerato nel quadro più generale di Educazione alla Cultura della Legalità.


Art.69 - Il presente Regolamento

Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria (D.P.R.249/98 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 235/07) e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, tenendo conto dei criteri di cui all’art.4 dello Statuto:

1.   I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del  senso  di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2.   La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3.   In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4.   Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.  Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica…. (v. commi seg.)”


Art. 70 - Diritti degli alunni
Dallo Statuto degli studenti e delle studentesse della Scuola Secondaria (D.P.R.249/98 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 235/07, art.2):
  • lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
  • la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza;
  • lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
  • lo studente ha il diritto ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;
  • lo studente ha il diritto ad una valutazione trasparente e positiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione;
  • gli studenti e le loro famiglie esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività extracurricolari facoltative previste dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);
  • gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

Art. 71 - Doveri degli alunni

In base allo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, gli studenti hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di Istituto e di contribuire, per la loro parte, al pieno raggiungimento degli obiettivi educativi-didattici previsti dal P.O.F. (Piano Offerta Formativa) in un clima collaborativo e partecipativo.

In particolare gli studenti sono tenuti a :

1.   frequentare con puntualità e regolarità le lezioni;

2.   svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi costantemente nello studio;

3.   presentarsi a scuola solamente con il materiale necessario e appropriato allo svolgimento delle attività didattiche;

4.   prestare attenzione regolare in classe, partecipando con interventi opportuni e pertinenti;

5.   favorire la creazione, in classe, di un clima positivo di collaborazione e di apprendimento, evitando occasioni di disturbo;

6.   tenere un atteggiamento rispettoso verso tutto il personale scolastico ed i compagni;

7.   utilizzare un linguaggio corretto ed educato, che non offenda la civile convivenza;

8.   rispettare gli arredi scolastici, le attrezzature e i sussidi didattici;

9.   usare correttamente le cose proprie ed altrui, in modo da non arrecare danni;

10. non attuare minacce, atti violenti o di sopraffazione del prossimo.

11. rispettare la dignità della persona e/o non creare pericolo per l’incolumità degli altri

12. rispettare ogni altra regola di comportamento di cui all’art.66 della  Parte II del presente Regolamento.


Art. 72- Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, tenendo sempre in considerazione la situazione personale dello studente. Costituiscono un momento critico di riflessione personale e collettiva.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Possono essere comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e dopo aver invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni. Nei periodi di allontanamento dell’alunno è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.


Art. 73 - Applicazione sanzioni

Le sanzioni disciplinari previste per gli alunni che manchino ai doveri scolastici o offendano la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, dai singoli docenti, dal coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe con la presenza dei genitori, dal Consiglio d’Istituto, nel rispetto della personalità dell’alunno.

Di seguito i criteri di riferimento:

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.
In particolare sono previste:

  • Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile. Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola.
  • Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per allievi di una classe inferiore, oppure diversamente abili o in difficoltà.
  • Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola. Predisposizione di  materiali didattici (fotocopie…) per gli allievi.

Art. 74 Composizione del Comitato di Garanzia

Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari, si fa riferimento al DPR del 21/11/2007 n. 235, Art. 2. “Modifiche all’Art. 5 del DPR del 24/06/1998 n. 249”.
Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli alunni entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia della scuola, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da due docenti e da due rappresentanti dei genitori. Le due componenti sono nominate dal Consiglio di Istituto, il quale provvede anche alla nomina di due membri supplenti per ogni componente.
Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni. Nel caso in cui uno dei membri decada, il Consiglio di Istituto provvederà alla sua sostituzione.