Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi di integrazione culturale

 

Art. 75 - Programmazione uscite e viaggi

Tutte  le  uscite,  le  visite  guidate  e  i  viaggi  di  integrazione  culturale  devono  essere  collegati  alla  progettazione didattica e culturale, predisposta dalle équipes pedagogiche e approvati dalle stesse, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto entro i primi due mesi di attività didattica di ogni anno, fatte salve uscite e viaggi relativi a mostre, esposizioni o scambi culturali non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico.
Nella definizione delle mete occorre tener conto della fisionomia della classe, in particolare per quanto riguarda il comportamento. Per quanto riguarda i viaggi di integrazione culturale, i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe selezioneranno con molta attenzione gli itinerari da proporre. E’ consigliabile effettuare un sondaggio preventivo relativamente all’adesione  ai viaggi, prima di procedere all’organizzazione degli stessi. Le uscite, le visite guidate e i viaggi di integrazione culturale devono essere possibilmente distribuiti  nell’arco  dell’anno  scolastico,  evitando  la  coincidenza  con  altre  particolari  attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini).
E’ vietato effettuare visite didattiche e viaggi d’istruzione nell’ultimo mese di scuola, fatta eccezione per le attività sportive o collegate con l’educazione ambientale.
Il periodo massimo in un anno utilizzabile per i viaggi di istruzione è, di norma, di sei giorni per ciascuna classe, limite che può essere superato solo in presenza di uno specifico progetto di attività formativa di rilevante interesse.


Art.76 - Partecipazione

Le uscite didattiche, le gite e i viaggi di istruzione devono essere programmati tenendo conto delle  particolari esigenze e delle problematiche all’interno della classe, in modo tale da renderli fruibili da tutti gli alunni senza distinzione alcuna.
Tuttavia, i Consigli dei vari ordini di scuola si riservano di non autorizzare la partecipazione alle iniziative organizzate ad alunni che evidenziano comportamenti particolarmente inadeguati, come previsto dal Regolamento Disciplinare.


Art. 77 - Tipologia di iniziative

In relazione alla durata, all’organizzazione e ai fini culturali, le uscite dalla scuola vanno distinte in 3 categorie:

1. Uscite didattiche, che impegnino le medesime esclusivamente per un tempo-lezione di durata inferiore o pari all’orario scolastico, a piedi o mediante scuolabus/autobus di linea per visite a centri, laboratori didattici, monumenti, parchi o ambienti naturali e per la partecipazione ad iniziative nell’ambito del territorio comunale e provinciale ed a manifestazioni culturali e sportive.

Le uscite didattiche sono autorizzate dai genitori ad inizio anno, e l’autorizzazione è valevole per l’intero anno scolastico, poiché costituiscono una naturale condizione di lavoro della scolaresca. Gli insegnanti sono tenuti a comunicare le uscite per iscritto alla Segreteria e a farle annotare sul quaderno delle comunicazioni / diario degli alunni. Quando sopra indicato per le uscite didattiche vale per ogni ordine di scuola dell’Istituto.

2. Visite guidate o lezioni fuori sede, che impegnino la classe o le classi per un’intera

giornata di lezione, effettuate con l’utilizzo di mezzo di trasporto, presso località d'interesse storico, artistico,  ambientale,  complessi  aziendali,  monumenti,  mostre,  gallerie.  Le  visite  guidate  sono consentite anche alle scuole dell’infanzia solo per località vicine (comuni limitrofi). Per le classi prime e seconde della scuola primaria le visite sono consentite entro i limiti della Regione Emilia-Romagna. Eventuali deroghe ai confini anzidetti sono ammesse soltanto con delibera del Consiglio di Istituto. Le visite guidate sono approvate dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe e interclasse e autorizzate dal Consiglio di Istituto e dai genitori.

3. Viaggi d'istruzione: viaggi che si svolgono per motivi didattici per una o più giornate : presso parchi naturali, località d'interesse storico-artistico e naturalistico, monumenti, mostre, gallerie. Rientrano nella tipologia dei viaggi d’istruzione i viaggi di integrazione culturale (gemellaggi tra scuole o fra città anche all’estero, scambi interscolastici), viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi-scuola, settimane bianche, settimane verdi. I viaggi di istruzione di norma sono consentiti nella scuola primaria esclusivamente nell’arco di una sola giornata, salvo casi particolari, che verranno autorizzati dal CdI. Sono invece consentiti, previa delibera del Consiglio di Istituto, viaggi di istruzione su più giornate nella Scuola secondaria di 1° grado. I viaggi d’istruzione sono approvati dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe e interclasse e autorizzati dal Consiglio di Istituto e dai genitori.

I Consigli di Classe e di Interclasse avranno cura di proporre iniziative che siano in linea con i programmi e i progetti svolti, tenendo conto di eventuali problemi presenti all’interno delle singole classi e dei costi, che non devono risultare troppo gravosi per le famiglie.


Art. 78 - Assicurazione infortuni

Tutti gli alunni, i docenti e gli operatori che partecipano ad uscite di qualsiasi durata devono essere garantiti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.


Art. 79 - Autorizzazioni

Per quanto concerne le uscite didattiche in ambito comunale è sufficiente  l’autorizzazione sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale all’inizio dell’anno scolastico. Per le uscite extracomunali e per tutti i viaggi di integrazione culturale è necessaria la relativa, specifica autorizzazione da parte della famiglia.


Art. 80 - Documenti di identificazione

Per tutte le uscite gli alunni devono essere provvisti del cartellino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto. Per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio.


Art. 81 - Accompagnatori

I docenti accompagnatori  dovranno essere in numero tale da assicurare un’adeguata sorveglianza sugli  allievi, indicativamente uno ogni quindici alunni, come previsto dalla C.M. n. 291 del 14/10/92. Si terrà comunque conto del grado di autonomia e di autocontrollo degli alunni, dell’età, della destinazione. I docenti accompagnatori devono essere, di norma, insegnanti della classe, preferibilmente di materie attinenti alle finalità della visita didattica o del viaggio d’istruzione. Per gli alunni portatori di disabilità è prevista la presenza dell’insegnante di sostegno o di altra disciplina o dell’educatore comunale, se necessaria. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti saranno preferibilmente di Scienze motorie e sportive.
Tranne i casi autorizzati dal Dirigente scolastico, i docenti non potranno partecipare a più di un viaggio di integrazione culturale all’anno della durata di due o  più  giorni.
E’ opportuno prevedere, ove possibile, un’alternanza nella partecipazione dei docenti disponibili.


Art. 82 - Sorveglianza alunni

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza, esercitata a tutela sia dell’incolumità degli alunni, sia del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato.
L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori. In caso di ritardo da parte dei genitori al rientro del viaggio, un docente si farà carico di attenderli ed eventualmente contattarli.